Art. 17
(Riconoscimento economico e giuridico del
servizio pre-ruolo)
1. Al personale regionale attualmente in servizio ed assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato presso l'Amministrazione regionale, previo superamento di prove concorsuali per esami effettuate dalla medesima, viene riconosciuto per intero, qualora ciò non sia già avvenuto, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo, con le modalità indicate dall'articolo 23, commi 1 e 2 della
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, dall'articolo 9, commi 2, 4 e 6 della
legge regionale 20/1996, e con decorrenza dall'1 gennaio 1983 o dalla data di inquadramento in ruolo qualora successiva.
2. Il servizio di cui al comma 1, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo viene valutato per metà, ai fini giuridici e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, che presentano sufficiente disponibilità.