Legge regionale 05 settembre 1997, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni urgenti per il personale dell'area dirigenziale.
Art. 1
 
1. In attesa di poter procedere alla definizione, secondo le nuove procedure previste dalla normativa regionale di adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, degli aspetti economici relativi al biennio contrattuale 1996-1997 per il personale con qualifica di dirigente, è attribuito al personale medesimo il seguente beneficio a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il suddetto biennio, in coerenza con i contenuti dell'accordo nazionale sottoscritto nel luglio 1993.
2. Al personale regionale con qualifica di dirigente in servizio alla data dell'1 gennaio 1996 e successiva è corrisposto un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure di seguito indicate:
a) dall'1 gennaio 1996: lire 333.000;
b) dall'1 gennaio 1997: un ulteriore importo di lire 239.000.

4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.
5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.561 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.133 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.214 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 550, la spesa complessiva di lire 4.038 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.832 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.103 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 8800 e la spesa complessiva di lire 3.103 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.343 milioni per l'anno 1997 e di lire 880 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, cui si provvede mediante storno dal capitolo 8805 del precitato stato di previsione.
Art. 2
 
2. Restano salvi in ogni caso gli atti conclusivi delle trattative svolte dalla delegazione composta dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e dal Ragioniere generale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino sottoscritti in esito al completamento dell'iter procedimentale, relativamente all'area non dirigenziale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 20, comma 3, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera hh), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.