Legge regionale 28 luglio 1997, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Definizione delle piccole e medie imprese industriali nel territorio regionale e norme riguardanti i consorzi di sviluppo industriale.
Art. 8
(Totale di bilancio)
1. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile e successive modificazioni.
2. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il totale dell'attivo secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni.