Art. 7
(Fatturato)
1. Per fatturato si intende l'ammontare dei corrispettivi di competenza dell'esercizio derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
2. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio devono desumere il fatturato dalla dichiarazione dei redditi presentata prima della presentazione della domanda.