Legge regionale 28 luglio 1997, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Definizione delle piccole e medie imprese industriali nel territorio regionale e norme riguardanti i consorzi di sviluppo industriale.
Art. 2
 (Medie imprese industriali)
2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.
3. Il superamento di uno dei limiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle grandi imprese.