Art. 2
(Medie imprese industriali)
1.
Sono definite medie imprese industriali, conformemente agli indirizzi comunitari in materia secondo i criteri di cui all'articolo 1, le imprese:
a) aventi meno di 250 dipendenti;
b) aventi un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;
c)
il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente articolo; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
1) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, da società di capitali di rischio o, purché non esercitino il controllo individuale o congiunto, da investitori istituzionali;
2) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di media impresa.
2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.
3. Il superamento di uno dei limiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle grandi imprese.