Legge regionale 04 luglio 1997 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

CAPO II

Norme in materia di autonomie locali

Art. 23

(Organi regionali competenti al controllosugli organi degli enti locali)

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

7.

( ABROGATO )

(1)

8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

Note:

Comma 7 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.

Art. 24

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 13/2002

Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.

Art. 25

(Giuramento del Presidente della Provincia)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nella regione Friuli- Venezia Giulia, il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Presidente della Giunta regionale o ad un Assessore regionale da questi delegato.

2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.

3. La formula del giuramento è la seguente: << Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene >>.

4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

5. Dell' avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al Presidente del Comitato regionale di controllo.

6. Il Presidente della Provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.

Art. 26

(Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consiglicomunali e provinciali)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.

2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

Art. 27

(Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioniamministrative concernenti gli enti locali)

1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:

a) Dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;

b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.

(1)(2)(3)

2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.

3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, e 9, come modificato dall' articolo 6 della medesima legge regionale 1/1995, della legge regionale 49/1991.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 17, L. R. 23/2013

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 14, comma 18, lettera a), L. R. 23/2013

Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 1, L. R. 18/2015

Art. 27 bis

(Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici)

(1)

1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).

2. Il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla legge 278/1957 è disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/2010

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 27/2001

Art. 29

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.

Art. 30

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 31

(Norma finale)

1. Le norme regionali che prevedano controlli di legittimità su atti di enti locali diversi da quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991, come sostituiti dall'articolo 24, sono abrogate.