Legge regionale 04 luglio 1997, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Art. 2
 (Soppressione di organi collegiali)
1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge, sono soppressi.
2. Le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono trasferite alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.
3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, comportante spesa a carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima di sei mesi e, in caso di motivata necessità, è ammessa la proroga o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non più di tre mesi.
4. Al termine dei lavori, il Presidente dell'organo collegiale presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; copia di tale relazione è inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione consiliare competente.
5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti devono concludere la propria attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a tale termine. In caso di motivata necessità possono essere prorogati o ricostituiti una sola volta e per non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.
6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge ovvero ai sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente ogni qual volta ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni consiliari sono equiparate alle sedute dell'organo collegiale medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 25/1997
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 13/2009
3 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 13, comma 2, L. R. 12/2010