Art. 27
(Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti gli enti locali)
1.
Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:
a) Dal Presidente della Giunta regionale se gią di competenza degli organi centrali dello Stato;
b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se gią di competenza degli organi periferici dello Stato.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 17, L. R. 23/2013
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 14, comma 18, lettera a), L. R. 23/2013
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 1, L. R. 18/2015