Art. 26
(Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli
comunali e provinciali)
1. Ai sensi dell'
articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.