Art. 4
(Modalitą di contribuzione)
1. I contributi sono concessi a domanda, corredata di preventivo di spesa e di una sintetica illustrazione delle attivitą e dei servizi in atto o in programma.
2. La domanda deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno; i termini e le modalitą per la rendicontazione sono indicati nei decreti di concessione.
3. In sede di prima attuazione, la domanda di cui al comma 2 deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.