1. I contributi di cui all' articolo 2 possono riguardare la gestione delle seguenti attività e servizi:
a) interventi a favore dei minorati della vista di ogni età e di ambo i sessi, volti all'assistenza, alla formazione del personale, alla rieducazione e riabilitazione polifunzionale, al recupero ed integrazione sociale, anche mediante forme di convittualità e residenzialità, l'istituzione di centri specificamente attrezzati e la promozione di iniziative di studio e ricerca;
b) servizi di ospitalità per anziani non vedenti privi di sostegno familiare, nonché attività di consulenza a strutture di accoglimento per finalità assistenziali ospitanti disabili visivi e sostegno domiciliare ai medesimi, in collaborazione con i competenti servizi sociali e sanitari del territorio.