Art. 2
(Sovvenzione a favore dell'Istituto regionale
per gli studi di servizio sociale)
1. Per le finalità indicate all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale una sovvenzione annua a decorrere dal 1997.
2. La concessione della sovvenzione indicata al comma 1 è subordinata alla presentazione alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, di apposita domanda corredata del conto consuntivo dell'anno precedente, della relazione sull'attività svolta, nonché del programma di attività per i settori di cui all'articolo 1, comma 1, relativo all'anno per il quale è richiesto il contributo.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 41, L. R. 22/2010