1.
La Regione, nel quadro dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sostiene l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale quale struttura atta a operare nei settori:
a) della formazione permanente, dell'aggiornamento, dell'accompagnamento, della consulenza e della supervisione degli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) della realizzazione di studi, ricerche e iniziative culturali finalizzate all'educazione sociale, allo sviluppo dei servizi del sistema integrato e al supporto nell'attuazione del sistema locale di interventi e servizi sociali;
c) della partecipazione, in collaborazione con le strutture universitarie della regione, alla formazione degli assistenti sociali e degli educatori.