Art. 8
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di capitoli aggiunti negli stati di previsione dell' entrata e della spesa, per le entrate rimaste da riscuotere e rispettivamente per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti, per le quali non esistono negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.