1. Le variazioni di bilancio disposte nel periodo di esercizio provvisorio ai sensi dell'
articolo 1, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 2, sono confermate e comportano la conseguente modifica degli stati di previsione dell'entrata (tabella A) e della spesa (tabella B), nonché degli elenchi annessi alla presente legge interessati dalle predette variazioni.