Legge regionale 08 aprile 1997 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

Art. 4

(Finanziamenti a favore del progetto montagna)

(11)

1.

( ABROGATO )

(29)

2.

( ABROGATO )

(1)(7)(12)(30)

2 bis.

( ABROGATO )

(8)(31)

3.

( ABROGATO )

(9)(23)(24)(25)(32)

4.

( ABROGATO )

(10)(33)

4 bis.

( ABROGATO )

(2)(3)(4)(13)(14)(15)(16)(28)(34)

4 ter.

( ABROGATO )

(5)(17)

4 quater.

( ABROGATO )

(6)(18)

5.

( ABROGATO )

(35)

6.

( ABROGATO )

(36)

7.

( ABROGATO )

(37)

7 bis.

( ABROGATO )

(26)(27)

8.

( ABROGATO )

(38)

9.

( ABROGATO )

(39)

9 bis.

( ABROGATO )

(19)(40)

9 ter.

( ABROGATO )

(20)(41)

9 quater.

( ABROGATO )

(21)(42)

10.

( ABROGATO )

(43)

11.

( ABROGATO )

(44)

12.

( ABROGATO )

(45)

13.

( ABROGATO )

(46)

14. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla "Promotur Spa" contributi pluriennali, per una durata massima di venti anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti al comma 11.

15. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche, la concessione dei contributi di cui al comma 14 è disposta dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma di interventi da effettuare. La Giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare, le modalità di attuazione e di verifica degli interventi, nonché le modalità di erogazione dei contributi.

(22)

16. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.

17. Al fine di consentire alla "Promotur Spa" di stipulare i mutui di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni.

18. La domanda di concessione della garanzia è corredata:

a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "Promotur Spa" con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della "Promotur Spa" dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

19. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 2.500 milioni per l'anno 1998, con l'onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2017 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 17 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 13, comma 3, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Comma 4 bis sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 25/1999

Comma 4 ter aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 25/1999

Comma 4 quater aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 25/1999

Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 208, L. R. 2/2000

Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 209, L. R. 2/2000

Comma 3 sostituito da art. 6, comma 210, L. R. 2/2000

10  Comma 4 sostituito da art. 6, comma 211, L. R. 2/2000

11  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 9, L. R. 13/2000

12  Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, L. R. 13/2000

13  Comma 4 bis sostituito da art. 3, comma 8, L. R. 13/2000

14  Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 3, comma 9, L. R. 13/2000

15  Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 3, comma 10, L. R. 13/2000

16  Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 3, comma 11, L. R. 13/2000

17  Comma 4 ter abrogato da art. 3, comma 12, L. R. 13/2000

18  Comma 4 quater abrogato da art. 3, comma 12, L. R. 13/2000

19  Comma 9 bis aggiunto da art. 3, comma 15, L. R. 13/2000

20  Comma 9 ter aggiunto da art. 3, comma 15, L. R. 13/2000

21  Comma 9 quater aggiunto da art. 3, comma 15, L. R. 13/2000

22  Comma 15 sostituito da art. 7, comma 129, L. R. 4/2001

23  Derogata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 13/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 29, L. R. 3/2002

24  Derogata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 7, L. R. 13/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 46, comma 2, L. R. 33/2002

25  Derogata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 3, L. R. 13/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 47, comma 2, L. R. 33/2002

26  Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 18/2001

27  Comma 7 bis abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2001

28  Comma 4 bis sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2002

29  Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

30  Comma 2 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

31  Comma 2 bis abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

32  Comma 3 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

33  Comma 4 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

34  Comma 4 bis abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

35  Comma 5 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

36  Comma 6 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

37  Comma 7 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

38  Comma 8 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

39  Comma 9 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

40  Comma 9 bis abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

41  Comma 9 ter abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

42  Comma 9 quater abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

43  Comma 10 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.

44  Comma 11 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012

45  Comma 12 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012

46  Comma 13 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012