Legge regionale 08 aprile 1997 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997, fermo restando il disposto di cui all' articolo 8, comma 11 e ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 19 che hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 31/1997