Legge regionale 08 aprile 1997 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

Art. 3

(Programma di revisione della legislazione regionale)

1. Al fine di adeguare i principi e i metodi della legislazione regionale alle esigenze dell'autonomia locale e del decentramento, nonché per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge quadro per la revisione della legislazione di settore.

2. Il disegno di legge quadro per la revisione della legislazione di settore di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione dei settori e degli oggetti della legislazione regionale, riguardanti funzioni amministrative di competenza degli enti locali, da riordinare in armonia con i principi di sussidiarietà, di efficienza, di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente, di adeguatezza e di autonomia organizzativa;

b) l'individuazione delle procedure amministrative previste da leggi regionali negli ambiti di cui alla lettera a), da semplificare e delegificare;

c) l'indicazione del termine entro il quale la Giunta regionale si impegna a presentare ciascun disegno di legge di riordino; c bis) la disciplina in materia di segretari comunali e provinciali.

(2)

3. Al fine di dare concreta attuazione al principio di autonomia finanziaria degli enti locali nell'ambito della più generale valorizzazione dell'autonomia locale, l'Amministrazione regionale, a partire dall'anno l998, assegna agli enti medesimi una quota di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza della Regione.

3 bis. Il disegno di legge di cui al presente articolo individua altresì i principi per l'avvio di una riforma della disciplina del personale degli Enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finalizzati alla graduale omogeneizzazione dello stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti locali e della Regione, avuto riguardo alle rispettive funzioni e responsabilità anche prevedendo modalità e criteri uniformi di contrattazione.

(1)

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 52, comma 1, L. R. 31/1997

Parole aggiunte al comma 2 da art. 55, comma 1, L. R. 31/1997