Legge regionale 08 aprile 1997 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

Art. 2

(Criteri per il finanziamento degli enti locali)

1. Entro il 31 ottobre 1997 l' Amministrazione regionale, provvede a definire con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, sentite le associazioni degli enti locali e la competente Commissione consiliare, i criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto di autonomia.

2. Detti criteri devono tendere alla determinazione dei trasferimenti a ciascun Ente in relazione alla media pro- capite calcolata su base regionale e devono altresì tener conto della misura dei tributi locali adottata dagli enti medesimi negli ultimi tre anni, delle aree territoriali regionali maggiormente svantaggiate, nonché delle condizioni socio-economiche delle varie aree.