﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 08 aprile 1997

      , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Altre norme finanziarie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   A  decorrere  dall'anno 1997 gli  oneri  derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge  regionale  20 febbraio  1995,  n.  12, fanno carico al capitolo 404  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1997-1999 e del bilancio per l'anno  1997  ed  ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per   l' espletamento   delle  funzioni   di   cui all'articolo 21 della legge regionale 24 giugno 1993, n.  49, è  autorizzata  la spesa complessiva di lire  600  milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli anni  dal  1997  al 1999, a carico del capitolo  4741  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Nell'ambito  del  processo di  riorganizzazione  e ristrutturazione   delle   sedi  degli   uffici   regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  sostenere  le spese necessarie per la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento   della  sede  del  Consiglio  regionale   ivi compresi  gli  oneri  per la recinzione  e  la  sistemazione dell'annesso parcheggio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per   le   finalità  previste  dal  comma  4   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  5.700  milioni, suddivisi in ragione di lire 2.700 milioni per l'anno 1997 e lire 1.500 milioni per ciascuno  degli  anni  1998  e  1999, a  carico del capitolo 1155 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Conseguentemente alla prevista  successione  della Regione   nei   rapporti  giuridici  passivi  dei   Consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993,  n. 26, per gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4, comma  1,  della  legge regionale 26/1993,  come  modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1997, n.  6 in  relazione  all'obbligo di corresponsione di  trattamenti pensionistici ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro  dei dirigenti dei Consorzi, è autorizzata la  spesa complessiva  di lire 120 milioni, suddivisa  in  ragione  di lire  40 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999  a carico  del  capitolo  577 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Conseguentemente alla prevista  successione  della Regione   nei   rapporti  giuridici  passivi  dei   Consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993,  n. 26,    gli   eventuali   oneri   relativi   all'applicazione dell'articolo  4,  comma 1, della legge  regionale  26/1993, come   modificato  dall'articolo  4  della  legge  regionale 6/1997,  in  relazione all'esito di liti,  fanno  carico  al capitolo  2890  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1997-1999 e del  bilancio per l'anno 1997.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Il  finanziamento delle spese per la gestione  del patrimonio  industriale minerario, mobiliare e  immobiliare, di  proprietà  regionale in località Cave  del  Predil  in comune di Tarvisio, già autorizzato dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n.  9, a carico del capitolo  1410  è  posto a carico del capitolo  1411  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  In relazione al disposto di cui agli articoli  5 e 10  della  legge regionale 3 settembre 1996, n.  38,  ed  al comma  10,  l'articolo  71  della  legge  regionale  9/1996, relativamente  al finanziamento delle spese ivi  previste  a carico  del  capitolo 1410, resta in vigore  nell'anno  1997 limitatamente agli eventuali conguagli relativi  alle  spese di gestione pregresse.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>  Per   le  finalità  previste  dal  comma  10   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  5.250  milioni, suddivisa in ragione di lire 1.750 milioni per l'anno  1997, di  lire  2.000  milioni per l'anno 1998  e  di  lire  1.500 milioni  per  l'anno  1999 a carico del  capitolo  1411  del precitato stato di previsione della spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  In relazione al disposto di cui ai commi 10  e  11 la  spesa autorizzata dall'articolo 71, comma 2, della legge regionale  9/1996,  è  ridotta di  complessive  lire  3.750 milioni,  suddivisi  in ragione di lire  1.750  milioni  per l'anno  1997  e  lire 2.000 milioni per l'anno  1998,  fermo restando  il  residuo onere a carico del capitolo  1410  del precitato stato di previsione della spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  In  conformità agli obiettivi del Piano regionale della  viabilità ed al fine di contenere  gli  effetti  del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture,  l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a rimborsare,   anche  in  concorso  con  le   amministrazioni comunali   interessate,  alle  società  concessionarie   di autostrade  nel  territorio regionale gli oneri  conseguenti alle  liberalizzazioni  tariffarie di  tratti  autostradali, disposte   per   garantire  l'alleggerimento  del   traffico stradale per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  Per   le   finalità  previste   dal    comma   14 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione  con  le società concessionarie, nella quale sono fissati i  termini e  le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata  sulla base delle ricevute attestanti  il  costo dei rimborsi.</p><p style="text-align: justify;"><strong>16.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span>  Per  le finalità previste dai commi 14  e  16  è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno  1997  a carico  del  capitolo 3659 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Per   fronteggiare   la   situazione  di  pubblica necessità  conseguente  all'interruzione  al  transito  del ponte  della  strada  statale n.  305 in località  Sagrado, dovuta a lavori di straordinaria manutenzione da parte della competente  Autorità statale, l'Amministrazione  regionale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale  31  dicembre  1986,  n.  64,  è  autorizzata   a conferire  al  Fondo regionale per la protezione  civile  la somma di lire 1.300 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span>  La Direzione regionale della protezione civile, in via  eccezionale, applicando le speciali procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 64/1986, provvede alla realizzazione  degli  interventi  necessari  al   fine   del superamento  della  situazione di cui al  comma  18,  previo accordo con gli Enti interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  Per  l'effettuazione degli interventi  di  cui  al comma 19, la Direzione regionale della protezione civile  si avvale   della   collaborazione  tecnica   della   Direzione regionale  della viabilità e trasporti e dell'opera  di  un tecnico  geometra disegnatore da assegnarsi con la procedura del distacco.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Per  le  finalità  previste   dal  comma  18   è destinata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno  1997  a carico  del  capitolo 4150 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span>  Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma  2 bis  dell'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre  1980, n.  52, come inserito dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n.  35, fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997  ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.</p><p style="text-align: justify;"><strong>23.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>24.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">25.</span>  A  decorrere dall'1 gennaio 1997 il capitolo  8080 dello  stato di previsione della spesa dei bilanci precitati è eliminato dall'elenco n.  1 annesso al bilancio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">26.</span>  Per  le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 63   della   legge  regionale  6  febbraio   1996,   n.   9, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   prestare garanzie fideiussorie - ad integrazione dell'importo di lire 1.200  milioni autorizzato con il comma 12 dell'articolo  63 medesimo - per ulteriori lire 400 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">27.</span>  Gli  eventuali oneri derivanti  dalla  concessione delle  ulteriori garanzie previste al comma 26 fanno  carico al  capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1997-1999 e del  bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">28.</span>  L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a promuovere  e sostenere le iniziative relative ai campionati mondiali  di  biathlon  di Forni Avoltri.  A  tal  fine,  è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario di  lire  100  milioni  all'Azienda di promozione  turistica della   Carnia   centrale  per  l'attuazione  del   progetto specifico  di promozione dei campionati medesimi,  e  di  un contributo  straordinario, sino alla misura massima  di  150 milioni,  al  Comitato organizzatore dei campionati  per  le spese     sostenute    e    relative    al    funzionamento, all'organizzazione ed all'attività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">29.</span>  Per  l' ottenimento   del  finanziamento   e   del contributo  di  cui al comma 28 i soggetti  ivi  individuati devono   far  pervenire  apposita  domanda  alla   Direzione regionale  del  commercio  e del turismo  corredata  di  una relazione   illustrativa  ed  un   prospetto   delle   spese sostenute;   per  la  concessione del  finanziamento  e  del contributo   si   osservano,  in  quanto   applicabili,   le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965,  n. 16.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">30.</span>  Per   le  finalità  previste  dal  comma  28   è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno  1997  a carico  del  capitolo 8380 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">31.</span>  L' Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  all'ENAIP Friuli-Venezia Giulia un  finanziamento di   lire  50  milioni  per  l'organizzazione  di  corsi  di formazione  per  guide  naturalistiche  di  cui  alla  legge regionale  10 gennaio 1987, n.  2 e successive modificazioni, con  la  collaborazione di associazioni operanti  a  livello nazionale   nel   settore   della   tutela   ambientale    e naturalistica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">32.</span>  Il   finanziamento   di   cui  al  comma   31   è condizionato  alla  stipula  di  apposita  convenzione   fra l'Amministrazione regionale e l'ENAIP Friuli-Venezia Giulia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">33.</span>  Il  finanziamento di cui al comma 31  può  essere concesso ed erogato in via anticipata nel limite dell'80 per cento  dello  stesso, una volta stipulata la convenzione  di cui   al  comma  32,  previa  presentazione  alla  Direzione regionale  del  commercio  e del turismo  di  una  relazione tecnico-illustrativa e di un preventivo sommario di spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">34.</span>  Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la  spesa  di lire 50 milioni per l'anno 1997 a  carico  del capitolo  8385 dello stato di previsione della spesa  e  del bilancio  pluriennale per gli anni 1997-1999 e del  bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">35.</span>  È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983,  n. 11,  già  di  competenza  della Direzione  regionale  delle foreste  e  parchi ed attualmente di competenza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ai sensi dell' articolo 139 bis, comma 1, lettera  c), della  legge  regionale  7/88 come inserita dall' articolo 65 della legge regionale 42/96, il  cui  procedimento di espropriazione  alla  data  dell' 1 gennaio 1997 non  sia stato concluso col negozio di cessione volontaria  del  bene  o  con  l' emissione  del  decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia di tutti gli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">36.</span>  I  procedimenti di cui al comma 35  devono  essere conclusi entro il termine di cinque anni a decorrere  dall'1 gennaio 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">37.</span>  In  relazione al disposto di cui al comma 35,  per il   completamento  degli  interventi  ivi  richiamati,   è autorizzata la spesa di lire 318 milioni per l'anno  1997  a carico  del  capitolo 3135 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">38.</span>  Al  fine  di  assicurare l'equilibrio  finanziario nella  gestione del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere  allo stesso  un  contributo straordinario di lire  2.000  milioni suddiviso  in  ragione  di lire 1.000 milioni  per  ciascuno degli anni 1997 e 1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">39.</span>  Per   le  finalità  previste  dal  comma  38,  è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  2.000  milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 1.000 milioni  per  ciascuno degli  anni  1997  e 1998 a carico del capitolo  6767  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">40.</span>  Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale  20  gennaio 1982, n.  10, i capitoli  573,  4741, 5227,  5330,  5331,  5440,  6766  e  7392  dello  stato   di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono inseriti nell'elenco n.  1 annesso al bilancio.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 7 da art. 19, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 6/2004</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 23 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 24 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012</p></p></body></html>