Legge regionale 08 aprile 1997, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).
Art. 8
 (Finanziamenti della spesa sanitaria
regionale di parte corrente)
1. In relazione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione provvede al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente con i proventi dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con finanziamenti aggiuntivi propri.
3. Per l'anno 1997, a rendicontazione delle risorse percepite gli enti di cui al comma 2 presentano il bilancio consolidato d'esercizio.
4. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa aggiuntiva di complessive lire 2.377 miliardi, suddivisa in ragione di lire 807 miliardi per l'anno 1997, lire 792 miliardi per l'anno 1998 e lire 778 miliardi per l'anno 1999, a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta determinato in complessive lire 6.162 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2.054 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, in relazione ai previsti proventi dei contributi sanitari iscritti sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci nella misura complessiva di lire 3.785 miliardi, di cui lire 1.247 miliardi per l'anno 1997, lire 1.262 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.276 miliardi per l'anno 1999.
5. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere agli Enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale finanziamenti, per l'ammontare complessivo di lire 1.426.069.000, integrativi di quote vincolate di spesa sanitaria relative agli anni 1995 e 1996 assegnate dallo Stato a valere sugli accantonamenti disposti a carico del Fondo sanitario nazionale per gli anni medesimi.
6. Per le finalitā previste dal comma 5 č autorizzata la spesa di lire 1.426.069.000 per l'anno 1997 a carico del capitolo 4391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettera a), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di concorrere alla copertura della residua maggior spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell'anno 1990, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento di lire 5.000 milioni.
8. Per le finalitā previste dal comma 7 č autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Ad integrazione delle quote di partecipazione regionale alla spesa sanitaria di parte corrente relativa agli anni 1991 e 1992 e delle autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 19, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e con l'articolo 27, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario finanziamenti per complessive lire 23.313 milioni, relativi per lire 17.450 milioni all'anno 1991 e per lire 5.863 milioni all'anno 1992, al fine di assicurare la copertura della maggior spesa sanitaria certificata in relazione al consolidamento al 31 dicembre 1994 delle situazioni amministrative delle gestioni stralcio delle preesistenti Unitā sanitarie locali.
10. Per le finalitā previste dal comma 9 č autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 23.313 milioni a carico del capitolo 4390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
11. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 35.000 milioni iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 (partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzato al 31 dicembre 1995, non č trasferito all'esercizio 1997. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1996.