Art. 7
(Indirizzi di politica finanziaria)
1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia finanziaria ed economica, perseguendo gli obiettivi di snellimento e di razionalizzazione complessiva in raccordo con il processo di integrazione comunitaria, emana un provvedimento legislativo di revisione e migliore definizione del proprio ruolo e delle proprie partecipazioni in particolare nei settori finanziario e del credito.
2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 è mirato all'esaltazione delle peculiarità operative degli strumenti già attivati in senso specialistico ed alla parallela individuazione delle azioni da intraprendere da parte della Regione al fine di rafforzare e sviluppare le necessarie sinergie tra i medesimi. In tale contesto sono altresì individuate le risorse necessarie ad un rafforzamento patrimoniale degli strumenti essenziali ad assicurare un ruolo significativo nel settore del credito, anche mediante lo smobilizzo di disponibilità relative a somme già conferite per scopi specifici a società partecipate, ad organismi ed enti.
3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 viene predisposto sentita la competente Commissione consiliare.