Legge regionale 08 aprile 1997, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).
Art. 6
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, ad integrazione dei fondi rischi, un finanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, per la trasformazione delle esposizioni da breve a lungo termine sostenute dagli albergatori e dalle imprese commerciali e turistiche dei territori montani delle province di Udine e Pordenone. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 23/2002
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007