Art. 18
(Altre norme contabili)
4. All'
articolo 57, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, le parole: << alla Provincia di Trieste, per l'attività della <<IMO - International Maritime Academy>> di Trieste prevista dall'Accordo >> sono sostituite dalle seguenti: << al Consorzio universitario <<IMO - International Maritime Academy>> di Trieste, costituito in base all'accordo >>.
7.
Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d) all'articolo 84, comma 18, le parole << Per gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla gestione dei beni di cui all'articolo 79, comma 1, >> sono sostituite dalle seguenti: << Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in economia ai sensi della
legge regionale 9/1990, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di cui all'articolo 79, comma 1, >>.
10. Per i rapporti di cui al comma 9, al nuovo soggetto come sopra costituito continuano ad applicarsi le medesime procedure di spesa già previste per il disciolto Consorzio.
11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4, comma 10, 5, comma 7, e 6, comma 1, del
decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito nella
legge 31 dicembre 1996, n. 677, l'Amministrazione regionale medesima è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come da ultimo modificato dall'
articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Note:
1 Comma 12 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 4/1999
2 Comma 2 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
3 Comma 1 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
4 Comma 8 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5 Comma 1 vigente, in quanto modificante dell'art. 8, L.R. 65/1976, nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'art. 29, comma 1 bis, L.R. 9/2007, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L.R. 11/2011.
6 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ww), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7 Lettera a) del comma 7 abrogata da art. 64, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
8 Lettera b) del comma 7 abrogata da art. 64, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
9 Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 64, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021