Legge regionale 08 aprile 1997, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).
Art. 17
 (Altre norme finanziarie)
1. A decorrere dall'anno 1997 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, fanno carico al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
3. Per l' espletamento delle funzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 4741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione e ristrutturazione delle sedi degli uffici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento della sede del Consiglio regionale ivi compresi gli oneri per la recinzione e la sistemazione dell'annesso parcheggio.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.700 milioni per l'anno 1997 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 1155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
6. Conseguentemente alla prevista successione della Regione nei rapporti giuridici passivi dei Consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, per gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1993, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 in relazione all'obbligo di corresponsione di trattamenti pensionistici ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti dei Consorzi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 577 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. Conseguentemente alla prevista successione della Regione nei rapporti giuridici passivi dei Consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, gli eventuali oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1993, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6/1997, in relazione all'esito di liti, fanno carico al capitolo 2890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
11. In relazione al disposto di cui agli articoli 5 e 10 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, ed al comma 10, l'articolo 71 della legge regionale 9/1996, relativamente al finanziamento delle spese ivi previste a carico del capitolo 1410, resta in vigore nell'anno 1997 limitatamente agli eventuali conguagli relativi alle spese di gestione pregresse.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.750 milioni per l'anno 1997, di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1411 del precitato stato di previsione della spesa.
13. In relazione al disposto di cui ai commi 10 e 11 la spesa autorizzata dall'articolo 71, comma 2, della legge regionale 9/1996, è ridotta di complessive lire 3.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.750 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1410 del precitato stato di previsione della spesa.
14. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1997.
15. Per le finalità previste dal comma 14 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
17. Per le finalità previste dai commi 14 e 16 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
19. La Direzione regionale della protezione civile, in via eccezionale, applicando le speciali procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 64/1986, provvede alla realizzazione degli interventi necessari al fine del superamento della situazione di cui al comma 18, previo accordo con gli Enti interessati.
20. Per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 19, la Direzione regionale della protezione civile si avvale della collaborazione tecnica della Direzione regionale della viabilità e trasporti e dell'opera di un tecnico geometra disegnatore da assegnarsi con la procedura del distacco.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come inserito dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
25. A decorrere dall'1 gennaio 1997 il capitolo 8080 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati è eliminato dall'elenco n. 1 annesso al bilancio.
26. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 63 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie - ad integrazione dell'importo di lire 1.200 milioni autorizzato con il comma 12 dell'articolo 63 medesimo - per ulteriori lire 400 milioni.
27. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle ulteriori garanzie previste al comma 26 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
28. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere le iniziative relative ai campionati mondiali di biathlon di Forni Avoltri. A tal fine, è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario di lire 100 milioni all'Azienda di promozione turistica della Carnia centrale per l'attuazione del progetto specifico di promozione dei campionati medesimi, e di un contributo straordinario, sino alla misura massima di 150 milioni, al Comitato organizzatore dei campionati per le spese sostenute e relative al funzionamento, all'organizzazione ed all'attività.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
32. Il finanziamento di cui al comma 31 è condizionato alla stipula di apposita convenzione fra l'Amministrazione regionale e l'ENAIP Friuli-Venezia Giulia.
33. Il finanziamento di cui al comma 31 può essere concesso ed erogato in via anticipata nel limite dell'80 per cento dello stesso, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 32, previa presentazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo di una relazione tecnico-illustrativa e di un preventivo sommario di spesa.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8385 dello stato di previsione della spesa e del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
35. È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, già di competenza della Direzione regionale delle foreste e parchi ed attualmente di competenza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ai sensi dell' articolo 139 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/88 come inserita dall' articolo 65 della legge regionale 42/96, il cui procedimento di espropriazione alla data dell' 1 gennaio 1997 non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l' emissione del decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia di tutti gli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione.
36. I procedimenti di cui al comma 35 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni a decorrere dall'1 gennaio 1997.
37. In relazione al disposto di cui al comma 35, per il completamento degli interventi ivi richiamati, è autorizzata la spesa di lire 318 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
38. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario nella gestione del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo straordinario di lire 2.000 milioni suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
39. Per le finalità previste dal comma 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 6767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
40. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 573, 4741, 5227, 5330, 5331, 5440, 6766 e 7392 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 19, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 6/2004
3 Comma 23 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
4 Comma 24 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
5 Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012
7 Comma 9 abrogato da art. 30, comma 1, lettera jj), L. R. 10/2012