Legge regionale 08 aprile 1997, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).
Art. 16
 (Attuazione di programmi comunitari)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nell'attuazione del Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli-Venezia Giulia interessate dall'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, relativamente ai fondi del piano finanziario 1994-1996 riprogrammati per la fase 1997-1999, in base alla decisione della Commissione della Comunità europea C(96)4171/2 del 18 dicembre 1996 sulla base delle determinazioni del Comitato di sorveglianza del 25 ottobre 1996.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 62.734 milioni come di seguito specificato:
a) a titolo di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 12.362 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 9.800 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e di lire 2.562 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), a carico dei capitoli 7743 e rispettivamente 7744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997;
b) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dalla Unione Europea ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 19.800 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 10.880 milioni a valere sul FERS e di lire 8.920 milioni a valere sul FSE, a carico dei capitoli 7747 e rispettivamente 7748 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti;
c) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 30.572 milioni per l'anno 1997 a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, suddivisa in ragione di lire 22.900 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e di lire 7.672 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE a carico dei capitoli 7745 e rispettivamente 7746 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
4. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 3, lettera b), sui capitoli 224 e 225 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione Europea a valere sul FERS e rispettivamente sul FSE per le finalità di cui al comma 1.
5. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 3, lettera c), sui capitoli 222 e 223 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a titolo di cofinanziamento del FERS e rispettivamente del FSE per le finalità di cui al comma 1.
6. In relazione al disposto di cui al comma 3, lettera a), relativamente al cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e dal FSE, gli impegni assunti a carico dei capitoli 7750 e 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono pagati, nella misura di lire 9.800 milioni e rispettivamente di lire 2.562 milioni, con commutazione in entrata sui capitoli 1086 e rispettivamente 1085 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, secondo quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 6275 del 12 dicembre 1995, al progetto comunitario MORE. (Mobile Rescue Phone) per la sperimentazione nel territorio montano di modalità di assistenza e supporto agli inabili ed agli anziani mediante l'utilizzo di una specifica apparecchiatura telefonica mobile, finanziato nell'ambito del programma comunitario "Applicazioni Telematiche - Settore Telematica per l'Integrazione dei Disabili e degli Anziani (TIDE)" promosso per gli anni 1994-1998 dalla decisione del Consiglio europeo 94/801/CE del 23 novembre 1994.
8. Per le finalità previste dal comma 7, sul capitolo 1059 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 241 milioni, suddiviso in ragione di lire 138 milioni per l'anno 1997 e di lire 103 milioni per l'anno 1998.
9. Corrispondentemente sul capitolo 218 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione europea ai sensi della Decisione del Consiglio europeo 94/801/CE del 23 novembre 1994.
11. Per le finalità previste dal comma 10 sul capitolo 2817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l' anno 1997 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 3.997.225.000, suddiviso in ragione di lire 1.862.105.000 per l' anno 1997 e di lire 1.067.560.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
13. Al fine di consentire il finanziamento delle iniziative previste dalla misura 1.4 "Riassetto fondiario" del Documento unico di programmazione (Docup) a titolo dell'Obiettivo 5b, di cui alla decisione della Commissione europea n. C (95) 95 del 20 gennaio 1995, nella misura massima dell'80 per cento indicata dal Docup e stabilita dalla delibera della Giunta regionale n. 6169 del 12 dicembre 1995, l'ERSA è autorizzato a erogare ai beneficiari l'integrazione necessaria alla copertura del suddetto contributo con fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano finanziario del Docup stesso.
14. Per le finalità previste dal comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 378 milioni nell'esercizio finanziario 1997, a copertura del fabbisogno relativo alle iniziative ammesse per il triennio 1994-1996. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 378 milioni per l'anno 1997 a carico dei capitolo 7017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
16. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l'Amministrazione regionale riconosce un preminente interesse alla partecipazione a programmi finanziati dalla Unione Europea, ed attuati direttamente dalla Commissione Europea, di enti pubblici e privati senza finalità di lucro, la cui sede legale ed operativa ovvero la cui prevalente organizzazione sia situata sul territorio regionale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, limitatamente al triennio 1997- 1999, contributi fino al 30 per cento della spesa a carico di detti enti per la partecipazione a progetti ammessi al finanziamento comunitario.
17. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni. I criteri di ammissibilità e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 16 sono stabiliti mediante apposito regolamento di esecuzione emanato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione avviene contestualmente al decreto di concessione del contributo, in via anticipata, in un'unica soluzione, previa presentazione dell'atto legalmente impegnativo di conferma del finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea. È fatto obbligo agli enti ammessi al finanziamento di presentare copia legalmente certificata dei rendiconti delle spese sostenute per l'esecuzione del progetto, richiesti ed accettati dalla Commissione Europea.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 743 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
21. In corrispondenza alle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 20 sono previste entrate di pari importo, assegnate dallo Stato e dall'Unione Europea per le finalità di cui al comma 19, sui capitoli 226 e 227 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.