Legge regionale 08 aprile 1997, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).
Art. 14
 (Interventi nel settore dell'istruzione,
della cultura e delle attività ricreative e sportive)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 5224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 5344 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 5439 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale "Città di Gorizia" un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per far fronte alle spese di gestione e per l'attuazione dell'attività istituzionale.
11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio dei revisori dei conti e della relazione del Presidente, sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio 1997.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 17, comma 11, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Comma 5 abrogato da art. 17, comma 11, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999
4 Comma 1 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
5 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
6 Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 4, L. R. 13/2000
7 Comma 15 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 13/2000
8 Comma 13 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
9 Comma 14 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
10 Comma 15 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
11 Comma 16 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
12 Comma 17 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.