Legge regionale 25 febbraio 1997, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, recante << Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare >>.
Art. 1
 
1. All'articolo 13, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19, le parole << o consultazioni disciplinate dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono soppresse.
Art. 2
 
1.
All'articolo 13 della legge regionale 22/1988 come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19/1991, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
<< 5 bis. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 12 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 12. >>.

Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010