Legge regionale 24 gennaio 1997 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

Art. 1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1 della leggeregionale 4/1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente sostituito dal seguente:

<< 1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 30 giugno 1997. >>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 2, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è sostituito dal seguente:

<< 2. La gestione commissariale è prorogata fino alla sottoscrizione dei processi verbali di consegna di cui all'articolo 4 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/1997. >>.

Art. 3

(Integrazione della legge regionale 26/1993)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 26/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 31/1996, sono inseriti i seguenti articoli:

<< Art. 3 bis

(Opere della Regione)

1. È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e di quelle comunque di competenza della Direzione regionale delle foreste, per le quali alla data dell'1 gennaio 1997, il procedimento di espropriazione non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l'emissione del decreto di espropriazione. È fatta salva l'efficacia degli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione medesimi.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'1 gennaio 1997.

Art. 3 ter

(Acquisto di beni sottoposti a procedimenti diespropriazione)

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di stipulare contratti di compravendita per l'acquisto di immobili già assoggettati ai procedimenti di espropriazione di cui all'articolo 3 bis, nei seguenti casi:

a) in costanza del procedimento di espropriazione, previa revoca degli atti procedimentali pregressi;

b) in caso di mancata conclusione del procedimento di espropriazione alla scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3 bis.

2. Ai fini di cui al comma 1 il prezzo di compravendita viene determinato con la deliberazione della Giunta regionale autorizzativa del contratto, previa stima del valore dell'immobile operata, in deroga all'articolo 90 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio. >>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/1993)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 è sostituito dal seguente: << In attesa del riordino delle Comunità montane, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dei beni mobili, dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti soppressi sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, di presa d'atto dell'inventario dei beni da trasferire e del rendiconto della gestione commissariale redatti, entro il 30 giugno 1997, dai Commissari liquidatori e dal Presidente del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. >>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 sono inseriti i seguenti:

<< 1 bis. In attuazione del comma 1 la consegna dei beni mobili ed immobili degli Enti soppressi avviene mediante processi verbali di consegna, sottoscritti dal Commissario liquidatore e dal rappresentante legale della Regione entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1. Detti processi verbali di consegna costituiscono titolo per le volturazioni catastali e le formalità pubblicitarie, al sensi del comma quarto dell'articolo 6 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

1 ter. Ad avvenuta sottoscrizione dei processi verbali di consegna cessano le funzioni dei Commissari liquidatori. >>.

3. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 sono abrogati.

Art. 5

(Utilizzazione del personale delle Province)

(1)

1. In attesa del definitivo riordino della materia delle sistemazioni idraulico-forestali, la Regione può utilizzare il personale dei soppressi consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993 in servizio presso le Province di Udine e Pordenone i cui oneri finanziari già sostiene ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale medesima, al fine di provvedere al completamento delle opere in corso, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 4/1994, nonché per fronteggiare altre urgenti esigenze di funzionalità delle strutture regionali.

2. L'utilizzo del personale presso le strutture regionali è disposto, d'intesa con le Province interessate, con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, per periodi, anche prorogabili, da determinarsi con detto provvedimento in relazione alle specifiche esigenze di servizio.

Note:

Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 31/1997

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 7

(Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della leggeregionale 11/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 è sostituito dal seguente:

<< 3. In attesa del provvedimento legislativo regionale di riforma e revisione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quarto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, le concessioni provvisorie previste dallo stesso articolo 30 sono prorogate al 31 dicembre 1997. >>.

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 11/1996 è sostituito dal seguente:

<< 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma della legge regionale 41/1986, le concessioni definitive in scadenza al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 1997 e se rinnovate hanno efficacia solo sino alla medesima data. >>.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 9

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 33/1997

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 11

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 8/1993)

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 è abrogato.

Art. 12

(Modifica della legge regionale 52/1980)

1. Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 1996, n. 44, è aggiunto il seguente:

<< Art. 7 quater

1. Ai fini dell'assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 2 bis il personale deve possedere i requisiti per l'accesso agli impieghi previsti dalla normativa regionale vigente o, in carenza, da quella statale con eccezione del limite massimo di età.

2. Per quanto concerne il titolo di studio e gli eventuali ulteriori titoli di servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Capo II del Titolo II della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la qualifica regionale indicata nella richiesta del Presidente del gruppo.

3. Per la peculiarità della funzione da esercitarsi da parte del personale di cui al comma 1, si prescinde dall'attribuzione del profilo professionale all'interno della qualifica assegnata nonché, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di professionalità e del titolo di studio di cui al comma 2, della specificità di quest'ultimo. >>.

Art. 13

(Efficacia della legge)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge decorrono dall'1 gennaio 1997.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.