Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.
Art. 4
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 č sostituito dal seguente: << In attesa del riordino delle Comunitā montane, con decreto del Presidente della Giunta regionale, č disposto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dei beni mobili, dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti soppressi sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, di presa d'atto dell'inventario dei beni da trasferire e del rendiconto della gestione commissariale redatti, entro il 30 giugno 1997, dai Commissari liquidatori e dal Presidente del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. >>.