Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.
Art. 3
1.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 26/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 31/1996, sono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 3 bis
 (Opere della Regione)
1. Č rinnovata la dichiarazione di pubblica utilitā delle opere di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e di quelle comunque di competenza della Direzione regionale delle foreste, per le quali alla data dell'1 gennaio 1997, il procedimento di espropriazione non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l'emissione del decreto di espropriazione. Č fatta salva l'efficacia degli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione medesimi.
2. I procedimenti di cui al comma 1 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'1 gennaio 1997.