Art. 5
(Utilizzazione del personale delle Province)
1. In attesa del definitivo riordino della materia delle sistemazioni idraulico-forestali, la Regione può utilizzare il personale dei soppressi consorzi di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993 in servizio presso le Province di Udine e Pordenone i cui oneri finanziari già sostiene ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale medesima, al fine di provvedere al completamento delle opere in corso, secondo quanto previsto dall'
articolo 4 della legge regionale 4/1994, nonché per fronteggiare altre urgenti esigenze di funzionalità delle strutture regionali.
2. L'utilizzo del personale presso le strutture regionali è disposto, d'intesa con le Province interessate, con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, per periodi, anche prorogabili, da determinarsi con detto provvedimento in relazione alle specifiche esigenze di servizio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 31/1997