1. L'Amministrazione regionale ha facoltā di stipulare contratti di compravendita per l'acquisto di immobili giā assoggettati ai procedimenti di espropriazione di cui all'articolo 3 bis, nei seguenti casi:
a) in costanza del procedimento di espropriazione, previa revoca degli atti procedimentali pregressi;
b) in caso di mancata conclusione del procedimento di espropriazione alla scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3 bis.