Legge regionale 24 gennaio 1997 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

Art. 14

(Norme finanziarie)

1. Le somme versate dalle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono acquisite al bilancio regionale con accertamento e riscossione sul capitolo 90 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono reimpiegate in spesa per le finalità previste dall'articolo 11 mediante iscrizione sul capitolo 2462 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci delle somme riscosse nell'esercizio precedente.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, nonché al disposto di cui all'articolo 11, la denominazione del precitato capitolo 2462 è così sostituita: << Spese per la minor produzione di rifiuti, per attività di recupero di materie prime e di energia, per la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento dell'Agenzia regionale dell'ambiente, per l'istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, nonché per investimenti ambientali riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto alla tassazione dei fanghi di risulta >>.

4. In relazione a quanto disposto dalla presente legge il capitolo 2463 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è soppresso.