1.Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di cui all'
articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'
articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione il sistema sanzionatorio ivi previsto nonché le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'
articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).