Art. 4
(Modalitā di versamento)
1. Il tributo č versato alla Regione dai soggetti obbligati entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.
2. I criteri e le modalitā di versamento sono fissati con provvedimento della Regione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera c), L. R. 34/2017