Art. 2
(Soggetti passivi)
1. Il tributo è dovuto dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, nonché dal gestore di impianto di incenerimento di rifiuti tal quali senza recupero di energia, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che ha effettuato il conferimento.
2. Non è soggetto al pagamento del tributo lo smaltimento in discarica delle ceneri prodotte da impianti di incenerimento.