Art. 10 bis
(Ripartizione del gettito del tributo speciale)
1.
Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi č ripartito nel modo seguente:
a) una quota pari al 60 per cento del gettito č destinata ai Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento e ai Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza di tali installazioni;
b) una quota pari al 40 per cento del gettito č destinata al Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:
a) i Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento;
b) i Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza delle installazioni di cui alla lettera a);
c) le modalitā di ripartizione della quota di cui al comma 1, lettera a), spettante a ciascun Comune.
3. La Regione trasferisce ai Comuni la quota di gettito determinata ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 33, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.