Art. 10
(Decadenza)
1. L'accertamento delle violazioni sanzionate con pena pecuniaria puņ essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 5.
2. Gli aventi diritto possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.