Art. 11
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, è istituito un apposito fondo costituito dal gettito derivante dall'applicazione del tributo ai sensi del medesimo articolo 3, comma 27.
2. Nell'ambito delle destinazioni previste dall'articolo 3, comma 27, della legge statale, la Giunta regionale determina annualmente la quota di utilizzo delle risorse del fondo, tenuto conto delle priorità di tutela ambientale definite nella programmazione del settore.
3. Con le modalità di cui al comma 2 viene altresì disposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, la destinazione della quota derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 19, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 15/2004
3 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 8, L. R. 22/2007
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 9, L. R. 6/2013
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 2, L. R. 34/2017
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 34/2017
7 Comma 4 abrogato da art. 34, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 34/2017