Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Interventi per favorire lo svolgimento delle attivitą istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.
Art. 4
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri relativi ai finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 3, della legge regionale 10/1988, come sostituito dall'articolo 2, fanno carico, a decorrere dall'anno 1997, al capitolo 4985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.