<< Art. 34
(Interventi a favore di associazioni)
1. Sono esercitate dalle Province, salvo quanto previsto dall'articolo 35, le funzioni concernenti interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili ed handicappati.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da ciascuna Provincia nei confronti delle associazioni di livello regionale, provinciale o subprovinciale che abbiano sede nel territorio di rispettiva pertinenza; sono osservate al riguardo le direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale. >>.