Legge regionale 29 ottobre 1996 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 19/02/2015

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di personale dei gruppi consiliari.

Art. 2

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 52/1980, è aggiunto il seguente:

<< Art. 7 bis

1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al n. 2 bis del primo comma dell'articolo 5, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale per l'esecuzione al Direttore regionale all'organizzazione e al personale.

2. Il contratto ha termine con la scadenza ordinaria od anticipata della legislatura nel corso della quale è stato stipulato o in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato o, infine, quando il Presidente del gruppo ne faccia richiesta. >>.