Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

CAPO II BIS

INCENTIVI A FAVORE DELLE AREE NATURALI

Art. 40 bis

(Trasferimento risorse agli Enti parco per spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di funzionamento e perseguimento dei fini istituzionali:

a) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane;

b) all'Ente gestore del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.

2. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, all'esito dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse aggiuntive a quelle disposte dal comma 1, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio, a fronte di maggiori entrate proprie dell'Ente parco accertate sulla base delle evidenze contabili del bilancio consuntivo annuale rispetto a quello della precedente annualità. La ripartizione delle risorse è operata in uguale misura tra tutti gli aventi diritto.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Art. 40 ter

(Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2:

a) all'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino;

b) all'Ente Parco Prealpi Giulie per la Riserva della Val Alba;

c) al Comune di Marano Lagunare per le Riserve Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valli Grotari e Vulcan;

d) all'Associazione dei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina e Grado per la Riserva Foci dell'Isonzo;

e) all'Ente Parco Dolomiti friulane per la Riserva Forra del Cellina;

f) al Comune di Duino-Aurisina per la Riserva Falesie di Duino;

g) al Comune di Doberdò del Lago per le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, per la Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa;

h) al Comune di San Dorligo della Valle per la Riserva della Val Rosandra.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a h), presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.

4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Art. 40 quater

(Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, commi 4, lettera a), e 4 bis, della legge regionale 7/2008, per la copertura delle spese da sostenere, per la successiva annualità, fino al massimo del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. Con bando, emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, sono determinati:

a) il termine di presentazione delle domande;

b) le risorse disponibili;

c) il massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;

d) l'elenco delle spese ammissibili;

e) le modalità di rendicontazione.

2 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

(2)

3. Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la percentuale di cui al comma 1 è ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023 per i quali sia già intervenuta la concessione dei contributi richiesti.

Art. 40 quinquies

(Contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Con bando del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità sono determinati:

a) il termine di presentazione delle domande;

b) le risorse disponibili;

c) l'eventuale massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;

d) gli interventi ammissibili di cui al comma 1;

e) l'elenco delle spese ammissibili;

f) le modalità di rendicontazione.

3. La selezione degli interventi è effettuata nell'ambito dei seguenti criteri e dei relativi punteggi indicati nel bando di cui al comma 2:

a) tutela ambientale e valorizzazione della biodiversità;

b) lavori di manutenzione straordinaria;

c) tutela di habitat o specie di interesse unionale o soggette a protezione;

d) immediata cantierabilità;

e) miglioramento sismico;

f) efficientamento energetico;

g) intervento migliorativo della sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

h) intervento con finalità turistica eco-compatibile;

i) intervento di realizzazione, o manutenzione ordinaria e straordinaria, di centri di accoglienza turistica e museale al servizio dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali.

4. I contributi per la realizzazione di interventi strutturali sono concessi secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi per l'acquisto di immobili sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 40 sexies

(Contributi per parchi comunali e intercomunali)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a copertura delle spese di gestione del parco comunale o intercomunale, ai Comuni singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di biodiversità, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 60 per cento della spesa ammissibile.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Art. 40 septies

(Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'articolo 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.

Art. 40 octies

(Aiuti di Stato)

(1)

1. I trasferimenti di cui agli articoli 40 bis e 40 ter e i contributi di cui agli articoli 40 quater, 40 quinquies e 40 sexies, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché trasferiti o concessi a favore di enti pubblici per l'esercizio di funzioni pubbliche.

2. I contributi di cui all'articolo 40 septies sono concessi in osservanza del regime "de minimis".

Note:

Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.