Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

SEZIONE IV

Gestione delle riserve

Art. 31

(Gestione)

(3)(4)

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, individua quale organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime:

a) il Comune ovvero i Comuni territorialmente competenti che esercitano la gestione in forma singola o associata;

b) gli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;

c) altri soggetti pubblici o privati con competenze idonee all'esercizio delle funzioni.

(5)

2. Qualora la Regione non abbia individuato l'organo gestore, alla gestione delle riserve naturali regionali provvede la struttura regionale competente in materia di biodiversità, la quale può delegare la gestione, anche di singole funzioni, ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e stipulare convenzioni con i medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate.

(6)

3. La gestione comprende in particolare:

a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;

b) l'attività resa a favore della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;

c) la redazione dei piani e progetti necessari, nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19;

d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale;

d bis) la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, lettere a) e b), della legge regionale 7/2008.

(7)(8)

4.

( ABROGATO )

(9)

5.

( ABROGATO )

(10)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 13/1998

Articolo sostituito da art. 2, comma 65, lettera c), L. R. 18/2011

Rubrica dell'articolo modificata da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

10  Comma 5 abrogato da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

Art. 32

(Consulta)

(1)

1. Ciascun Organo gestore della riserva ovvero di più riserve limitrofe ha la facoltà di istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, che esprime parere su programmi e interventi riguardanti l'attività della riserva.

2. Le modalità di istituzione e il funzionamento della Consulta di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.

Note:

Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2021