Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

SEZIONE III

Gestione del parco

Art. 19

(Ente gestore del parco)

1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.

(2)

2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco e gestisce le aree della Rete Natura 2000 a esso affidate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).

(3)

3. L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco, parere vincolante sui seguenti atti:

a) progetti dei piani di gestione forestale;

b)

( ABROGATA )

c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria;

d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilità urbanistica.

(1)(4)

4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.

5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.

6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

Note:

Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011

Comma 1 sostituito da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 12/2018

Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 20

(Organi)

1. Gli organi dell'Ente parco sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

b bis) la Giunta esecutiva;

c) il revisore dei conti;

d) la Consulta.

(1)(2)

Note:

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 21

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente medesimo.

Art. 22

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto:

a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;

b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;

c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette;

d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;

d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.

(1)(6)(7)(8)

2. Del Consiglio direttivo fanno altresì parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le modalità di cui all'articolo 31. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa.

(9)

3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.

4. Il Consiglio direttivo delibera:

a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;

b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;

c)

( ABROGATA )

d)

( ABROGATA )

e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;

f) la disciplina delle attività individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);

g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;

h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;

i)

( ABROGATA )

l) la partecipazione a società e associazioni;

m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3, lettera a), e 5;

m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.

(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)

5. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità.

(2)(4)(17)

6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato. Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.

(3)

7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di biodiversità, entro quindici giorni dalla data della nomina.

(5)(18)

Note:

Comma 1 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998

Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 38, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al comma 6 da art. 18, comma 39, L. R. 13/2002

Parole soppresse al comma 5 da art. 216, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 7 sostituito da art. 216, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

10  Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

11  Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

12  Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

13  Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

14  Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021

15  Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 17, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021

16  Lettera m bis) del comma 4 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021

17  Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021

18  Parole sostituite al comma 7 da art. 17, comma 1, lettera k), L. R. 20/2021

Art. 22 bis

(Giunta esecutiva)

(1)

1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).

2. La Giunta esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo che ne ha deliberato la nomina.

3. Alla Giunta esecutiva compete l'adozione:

a) di atti indifferibili e urgenti salva ratifica da parte del Consiglio direttivo;

b) del programma annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;

c) degli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.

4. Il regolamento di funzionamento della Giunta esecutiva è deliberato dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera g).

5. Nelle more della costituzione della Giunta esecutiva gli atti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono adottati dal Consiglio direttivo.

Note:

Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 23

(Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)

(1)(2)

1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 39/2010, nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Note:

Articolo sostituito da art. 3, comma 35, L. R. 24/2009

Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 24

(Consulta)

(1)

1. Ciascun Ente parco ha facoltà di istituire e disciplinare, con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo, le modalità di istituzione e funzionamento della Consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni di categoria agricole e forestali maggiormente rappresentative nel territorio del parco, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, per esprimere pareri su programmi e interventi riguardanti l'attività dell'Ente e per presentare proposte, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.

Note:

Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 25

(Amministrazione del patrimonio e contabilità)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione.

2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente; il rendiconto di gestione deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

(1)(2)

3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti strumentali della Regione.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 12/2018

Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 26

(Entrate)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;

b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

f) i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;

g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;

h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

(1)(2)

Note:

Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 27

(Controllo sugli atti)

(1)

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di biodiversità che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.

(2)

2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.

(3)

3.

( ABROGATO )

(4)

4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.

5.

( ABROGATO )

(5)

6.

( ABROGATO )

(6)

7.

( ABROGATO )

(7)

8. Gli atti che non rientrano nel comma 1 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.

(8)

Note:

Articolo sostituito da art. 217, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Comma 7 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 8 da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Art. 28

(Controllo sostitutivo)

1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, per grave violazione di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento.

(1)

3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalità di cui al comma 2, qualora il rendiconto di gestione annuale presenti un disavanzo di amministrazione per due esercizi consecutivi.

(2)

4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.

(3)

5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Art. 29

(Direttore)

1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco.

(4)

1 bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).

(5)

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

(6)

3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali cui è attribuito l'incarico dirigenziale di Direttore di servizio.

(1)(7)

4.

( ABROGATO )

(2)

5.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 18, comma 40, L. R. 13/2002

Comma 4 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002

Comma 5 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002

Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Art. 30

(Personale)

1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.

2.

( ABROGATO )

(2)

3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonché quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale.

(1)(4)

4.

( ABROGATO )

(3)

5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonché le procedure di contrattazione di lavoro del personale della Regione.

(5)

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 21, L. R. 13/1998

Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021