Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

SEZIONE II

Strumenti di attuazione

Art. 10

( ABROGATO )

(4)

Note:

Comma 3 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Comma 4 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Articolo abrogato da art. 2, comma 65, lettera a), L. R. 18/2011

Art. 11

(Piano di conservazione e sviluppo)

(1)(2)

1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.

(3)

2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 12, L. R. 18/2000

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. R. 22/2012

Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 12

(Contenuti del PCS)

1. Il PCS contiene:

a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;

b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:

1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;

2) zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico sostenibile attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;

3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva;

c) la perimetrazione delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici e alle attività agricole e forestali presenti nel parco o nella riserva;

d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;

e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;

f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;

g) l' individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.

(1)(2)(3)

2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.

Note:

Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 13

(Elementi del PCS)

1. Il PCS è costituito da:

a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli interventi proposti per la tutela, la conservazione della natura e dello sviluppo socioeconomico, inclusivo delle attività agro-silvo-pastorali, e dello sviluppo culturale che si prevedono con la realizzazione del parco o riserva, che contenga la previsione di massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma degli interventi, ivi compreso l'onere per l'istituzione e la gestione delle aree protette;

b) le norme di attuazione urbanistico-edilizie, con riferimento alle varie zone e parti del piano;

c) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, ivi compresi gli elaborati necessari a rappresentare gli elementi territoriali delle aree oggetto del piano e la loro organizzazione in rapporto al sistema delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione;

d) gli elementi catastali degli immobili da acquisire per l'esecuzione del piano.

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2021

Art. 14

(Effetti del PCS)

1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.

2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.

3. Il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali si conforma al sovraordinato piano paesaggistico regionale ai sensi dell' articolo 57 quater, comma 2, della legge regionale 5/2007 , e relativi regolamenti di esecuzione.

(1)(2)(3)

4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.

5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.

6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 214, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 3 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2021

Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Art. 16

(Attività agricole e silvo-pastorali)

1. Le attività agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.

2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:

a) per le attività agricole:

1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicità aziendale;

2) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività agricole;

3) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;

b) per le attività silvo-pastorali:

1) delle zone destinate a pascolo o a prato pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta;

2) della gestione dei pascoli, dei prati pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;

3) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività silvo-pastorali;

4) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.

(1)(2)(3)(4)

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi.

(5)

Note:

Numero 2) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021

Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021

Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021

Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 17

(Procedure di formazione del PCS)

1. L'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.

(1)(3)(4)

2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.

3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono ricorrere a incarichi esterni.

(5)

4.

( ABROGATO )

(6)

5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.

6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'Ente parco.

(7)

7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. L'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.

(2)

8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

(8)

9. Il decreto del Presidente della Regione è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(9)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2006

Parole soppresse al comma 7 da art. 21, comma 2, L. R. 17/2006

Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 65, lettera b), L. R. 18/2011

Parole soppresse al comma 1 da art. 215, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 6 sostituito da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 9 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

Art. 18

(Regolamento)

1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:

a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

b) la gestione della flora e della fauna selvatica;

c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;

d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;

e) la circolazione dei veicoli a motore.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua le attività che l'Organo gestore può disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;

b) stabilisce le attività vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;

c) disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;

d) individua le attività, i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.

3. Il Servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispone, in conformità ai principi dell'articolo 11 della legge 394/1991, lo schema di regolamento che è adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

(1)

4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.

(2)

5.

( ABROGATO )

(3)

6.

( ABROGATO )

(4)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021