Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 9

(Legge istitutiva)

1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore.

(4)

2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia:

a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia del territorio, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, previo parere vincolante del Servizio competente in materia biodiversità, emesso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore;

b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.

(5)(8)

2 bis. Il perimetro provvisorio istitutivo del parco o della riserva naturale regionale è rappresentato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, disponibile nella versione digitale nell'infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali (IRDAT), approvata con decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2006, n. 63/Pres., nello strato informativo dei parchi e delle riserve rappresentativo del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres..

(1)(6)

2 ter. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportata da motivazioni tecniche coerenti con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato ai sensi dell'articolo 8.

(2)(7)

3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva possono essere approvate, con il procedimento di cui al comma 2 ter, modifiche del perimetro del parco o della riserva richieste da un Comune confinante non compreso in tale perimetro, relativamente al territorio di propria competenza.

(3)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 213, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 2 ter aggiunto da art. 213, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 3 sostituito da art. 213, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 2 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 2 ter da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 8/2022