Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 58
(Organico del ruolo unico regionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 57, nonché in relazione all'esercizio delle più articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale è aumentato di 68 unità, di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia, 10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore.
2.
( ABROGATO )
(1)
3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
(2)
4. All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<< d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; >>.
Note:1 Comma 2 abrogato da art. 18, comma 6, L. R. 31/1997
2 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 9, L. R. 13/1998