Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 57

(Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito delCorpo forestale regionale)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Al personale del Corpo forestale regionale sono attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.

(3)

3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:

a) gestione faunistica;

b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;

c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;

d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;

e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;

f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;

g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;

h) attività didattiche e di educazione ambientale;

i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;

j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;

k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.

(4)

4.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 4 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Comma 3 sostituito da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021